
Iva e “sale e sale back”: stop della Cassazione alla detrazione
L’accordo che prevede la vendita di un bene e la sua contestuale retrocessione, in capo al primo cedente, ad un prezzo maggiorato – meglio noto con il termine di “sale and sale back” – non dà luogo ad alcuna operazione effettiva che abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza per cui l’imposta addebitata nelle fatture di vendita e/o di rivendita non può essere portata in detrazione dal destinatario, in ragione della natura simulata dell’alienazione. Il principio è contenuto nell’ordinanza n. 19702/2022 della Corte di Cassazione, in sintonia con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza unionale in tema di “sale and lease back”.