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Tassabili le risorse pubbliche per grandi eventi

Tassabili le risorse pubbliche per grandi eventi

Le risorse pubbliche erogate ad una società in house per la realizzazione di interventi connessi all’organizzazione di un evento avente rilevanza nazionale devono essere assoggettate ad imposta sul valore aggiunto se dalla lettura della convenzione emerge l’esistenza di un obbligo di fare in capo al destinatario di tali somme, secondo i parametri propri dei rapporti sinallagmatici tra le parti, in quanto le stesse non possono essere considerate, in tal caso, come una mera elargizione di denaro, trattandosi del controvalore dell’attività svolta. La conclusione è tratta dalla risposta n. 376/2023 dell’Agenzia delle entrate, la quale si pone nel solco di altri precedenti di prassi sull’argomento, tra cui la recente risposta n. 316/2022.

L’Iva nei contratti associativi “informali”

L’Iva nei contratti associativi “informali”

La cessione di immobili costruiti a seguito di un accordo di natura associativa, formalizzato attraverso la conclusione di un contratto che, però, non risulta registrato/comunicato ai fini fiscali, deve essere imputata, ai fini Iva, ai soli associati proprietari degli appartamenti venduti. Il principio è tratto dalla sentenza della Corte UE nella causa C‑519/21, nella quale i giudici dell’Unione hanno anche riconosciuto che il diritto alla detrazione può spettare, in un caso del genere, anche quando il soggetto passivo non dispone di una fattura a proprio nome, ma solo a condizione che questi sia in grado di fornire prove oggettive di inerenza. Sono dunque almeno tre gli arresti della magistratura lussemburghese che meritano di essere segnalati anche in ottica comunale – tra cui quello che definisce il possesso dello status di soggetto passivo “immobiliare” – alla luce della concreta possibilità di intraprendere operazioni similari.

La Cassazione “spinge” verso l’Iva per cassa

La Cassazione “spinge” verso l’Iva per cassa

La recente presa di posizione dei giudici di ultime cure secondo cui il momento di esigibilità dell’Iva andrebbe individuato, nel caso delle prestazioni, all’atto dell’esecuzione materiale del servizio, e non del relativo pagamento, potrebbe creare grossi problemi anche ai Comuni, soprattutto con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare, atteso che non è infrequente osservare, al suo interno, la percezione dei canoni di utilizzo dei beni concessi in uso a terzi anche a distanza di molto tempo dall’epoca di maturazione del compenso, volendo assumere quest’ultimo evento alla stregua della predetta esecuzione. Per questo motivo, può essere utile far presente che all’interno dell’ampio e variegato mondo dei regimi speciali Iva ve n’è uno che permetterebbe di eliminare, in radice, ogni rischio di contestazione in ipotesi come quella sopra esemplificata, vale a dire il cosiddetto “regime Iva per cassa”.

La Cassazione “riscrive” le regole Iva dei servizi

La Cassazione “riscrive” le regole Iva dei servizi

Pronuncia dopo pronuncia – l’ultima in ordine di tempo è la sentenza n. 37274 del 20 dicembre 2022 – la Cassazione ha ormai tracciato un solco tra l’applicazione letterale del terzo comma dell’articolo 6 del D.P.R. 633/72, in tema di individuazione del momento di effettuazione e di esigibilità dell’Iva in caso di prestazioni di servizi, e l’interpretazione di tale norma che viene ritenuta compatibile, dagli stessi ermellini, con le disposizioni pertinenti della direttiva 112/2006, con conseguente creazione di una situazione di incertezza che ora, però, è accresciuta in maniera esponenziale a causa di quest’ultima decisione.

Servizi “accentrati”: imponibile la divisione dei costi del personale

Servizi “accentrati”: imponibile la divisione dei costi del personale

Le somme addebitate nell’ambito di un accordo tra diverse entità giuridiche che, pur non configurando un formale distacco, comporti comunque un impiego del personale finalizzato ad assicurare un servizio in favore dei vari aderenti, devono essere regolarmente fatturate ed assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. E’ questa l’enunciazione di principio contenuta nella sentenza n. 6986/2023 della Corte di Cassazione, la quale può ovviamente interessare anche le amministrazioni territoriali, se e nella misura in cui l’intesa con altri enti limitrofi preveda che i dipendenti comunali asserviti ad un’attività rilevante ai fini Iva prestino i propri servizi anche a favore di questi altri soggetti, senza tuttavia incorrere nell’istituto del prestito del personale, e ciò a prescindere dal fatto che l’importo versato possa eventualmente corrispondere al mero rimborso del relativo costo.

Il credito Iva da dichiarazione omessa

Il credito Iva da dichiarazione omessa

L’omessa presentazione della dichiarazione Iva non pregiudica la possibilità di utilizzarne il corrispondente credito a riporto/compensazione nel periodo di imposta successivo, ma a condizione che il contribuente sia in grado di fornire prova dell’esistenza contabile dell’eccedenza attraverso la produzione all’ufficio competente di idonea documentazione, quindi con l’esibizione dei registri, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo. Ad enunciare questo principio è stata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10570 del 19 aprile 2023, riconoscendo così la correttezza del comportamento tenuto dal Comune di Sant’Agata di Militello.