
Iva errata: detrazione limitata
L’imposta che viene erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile, non soggetta o esente non può essere portata in detrazione dal committente o cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata al sesto comma dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ed indipendentemente dalla sua efficacia retroattiva prevista dal D.L. n. 34 del 2019, in quanto tale disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di una cessione o prestazione imponibile, l’Iva sia stata addebitata in base ad un’aliquota maggiore rispetto a quella corretta. Il principio è enunciato dalla sentenza n. 24289/2020, pronunciata dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, la quale interviene su un tema – quello cioè della detraibilità o meno dell’imposta applicata in eccesso in buona fede – sul quale, poco più di un mese fa, gli stessi ermellini avevano assunto una posizione di segno apparentemente opposto.