
La soppressione degli enti e l’Iva
La soppressione e la messa in liquidazione di un ente regionale svolgente attività rilevante ai fini Iva, con conseguente cessazione del medesimo, costituisce una destinazione a finalità estranee all’impresa dei beni rimasti di proprietà alla data dell’estinzione e, come tale, deve essere accompagnata dalla procedura di autofatturazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, numero 5) del D.P.R. 633/72, assumendo, quale base imponibile dell’operazione, il relativo valore normale. L’indicazione proviene dalla Corte di Cassazione ed è contenuta nella sentenza n. 25503/2023, avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti della Regione Sardegna.