
L’esenzione negata ai servizi sportivi
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 112/2006 non è una disposizione dotata di effetto diretto all’interno degli ordinamenti nazionali, con conseguente impossibilità di invocarne i benefici dinanzi ai giudici interni qualora la legislazione di uno Stato membro abbia riconosciuto l’esenzione soltanto ad un numero limitato di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Tale conclusione – tratta dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-488/18 – solleva perplessità sull’impianto del D.P.R. 633/2, ed in particolare sull’articolo 10, anche se, in ogni caso, sembra chiudere la strada a possibili “salti” verso l’applicazione immediata dell’agevolazione ai servizi di natura e carattere sportivo.