
L’inadempimento non paga l’Iva
La somma versata a seguito di un accordo di natura sostanzialmente transattiva che, prendendo atto della risoluzione di un contratto per avvenuto inadempimento di una delle parti, quantifica il danno procurato, anche a titolo di lucro cessante, e da ristorare, non deve essere assoggettata ad imposta sul valore aggiunto, nella misura in cui la stessa non risulti, appunto, causalmente collegata ad alcuna prestazione di servizi o cessione di beni di cui possa rappresentare il corrispettivo, assolvendo quindi unicamente una funzione riparatoria. Il principio è tratto dalla lettura della risposta n. 588/2022, che merita di essere evidenziata non tanto per la conclusione raggiunta – in sé obbligata dalla necessità di rispettare le regole fondamentali del funzionamento del tributo – quanto, piuttosto, perché in recenti precedenti sul medesimo argomento l’Agenzia aveva riconosciuto l’esistenza di un nesso sinallagmatico tra l’importo versato dal danneggiante e l’impegno tipico, assunto dal danneggiato, alla rinuncia ad ogni altra pretesa.