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L’Iva fa i conti con l’anticipo di fine anno

L’Iva fa i conti con l’anticipo di fine anno

Le norme vigenti continuano a prevedere l’obbligo di pagamento, entro il 27 dicembre, di un acconto dell’Iva dovuta per il mese di dicembre o dell’ultimo trimestre dell’anno che può essere determinato facendo uso di una delle tre differenti modalità di calcolo alternative – a scelta del soggetto passivo – ammesse dall’ordinamento e sulla cui entità finale influisce anche il meccanismo della scissione dei pagamenti, a prescindere dal metodo scelto per gestire le fatture di acquisto relative alle attività commerciali.

I canoni di locazione degli impianti pubblicitari e l’Iva

I canoni di locazione degli impianti pubblicitari e l’Iva

I canoni di locazione degli impianti pubblicitari di proprietà comunale devono essere regolarmente assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in quanto rappresentano un’entrata avente carattere di stabilità che deriva dall’esercizio di un’attività economica che non è resa dall’ente in quanto pubblica autorità, ossia nell’ambito del regime giuridico degli enti di diritto pubblico e quindi in forza del proprio ius imperii, ma all’interno di un rapporto sostanzialmente paritetico tra le parti. Ad esprimersi in questi termini è la sentenza della Cassazione n. 30508 del 03 novembre 2023, all’atto di dirimere una controversia insorta tra una società e Roma Capitale.

Più tempo per il ravvedimento “speciale”

Più tempo per il ravvedimento “speciale”

Un emendamento alla legge di conversione del decreto Proroghe – attualmente alla Camera in seconda lettura – prevede il posticipo al 20 dicembre prossimo del termine per beneficiare del ravvedimento operoso “speciale” introdotto dalla legge di bilancio 2023 allo scopo di permettere a tutti i contribuenti di regolarizzare le violazioni – diverse da quelle formali e da quelle intercettabili dagli avvisi bonari – riguardanti le dichiarazioni relative agli anni 2021 e precedenti, attraverso il versamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili.

Vizi dell’opera: danni con Iva

Vizi dell’opera: danni con Iva

La somma riconosciuta ad un Comune a titolo di rimborso del costo sostenuto per il rifacimento di una pavimentazione non realizzata in conformità con il capitolato d’appalto, ovvero danneggiata a causa dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, deve includere l’imposta sul valore aggiunto, ma non attraverso l’emissione di una fattura da parte dell’Ente, in quanto la fattispecie risulta carente, in ogni caso, del presupposto oggettivo per l’applicazione del tributo. Il principio è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19885 del 12 luglio 2023 ed inquadra, correttamente, il tema della gestione dell’Iva in situazioni abbastanza normali nell’ambito delle opere edilizie commissionate dagli enti locali, laddove è appunto frequente il caso di liti aventi ad oggetto la corretta esecuzione del contratto, con richieste economiche reciproche, a vario titolo giustificate.

Distribuzione gas: il passaggio di gestione trasferisce un’azienda

Distribuzione gas: il passaggio di gestione trasferisce un’azienda

Il corrispettivo corrisposto dal gestore entrante del servizio di distribuzione del gas – affidato dai Comuni mediante gara pubblica ai sensi del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 – a quello uscente non deve essere assoggettato ad imposta sul valore aggiunto, in quanto l’operazione configura una cessione di ramo d’azienda, a nulla valendo il fatto che la riassunzione dei dipendenti ed il trasferimento dei beni strumentali in capo al soggetto subentrante siano disposti ex lege, e non per libera volontà delle parti. A questa conclusione è giunta l’Agenzia delle entrate al termine della risposta n. 455/2023.

Iva non applicata recupero dal cliente o scorporo

Iva non applicata: recupero dal cliente o scorporo?

L’indicazione in atti, o all’interno di un contratto, della dicitura di natura fiscale “operazioni assoggettate ad eventuale Iva applicabile” – cui faccia seguito l’omessa fatturazione di operazioni attive che, in realtà, risultano regolarmente imponibili, per ricorrenza di tutti i presupposti impositivi – non mette il cedente o il prestatore al riparo dal rischio di restare sostanzialmente inciso del tributo e ciò a causa della necessità, o meno, di procedere allo scorporo di quest’ultimo dall’importo già incassato, a seconda dello status del soggetto cessionario o committente. In sintesi, è questo l’insegnamento che può essere tratto dalla lettura della risposta n. 450/2023.