
Carte turistiche ad Iva variabile
La “carta turistica” che conferisce al relativo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un “buono multiuso”, in quanto al momento dell’emissione non è possibile sapere quale sarà il regime o l’aliquota applicabile ad ogni singola operazione. Con questa conclusione – contenuta nella sentenza 28 aprile 2022 nella causa C-637/20 – la Corte UE ha negato la tesi del Governo italiano, intervenuto nel procedimento al fine di proporre la diversa e penalizzante soluzione ipotizzata invece dall’Agenzia delle entrate nel lontano 2010, ossia quella della realizzazione di una prestazione unica e complessa da assoggettare, come tale, ad aliquota ordinaria. La decisione appare quindi molto importante per tutti i Comuni a vocazione turistica.