
Distacchi: la Cassazione si adegua alla Corte UE
L’importo versato ad un Comune a fronte del prestito o del distacco di proprio personale presso una società, partecipata o meno, deve essere assoggettato ad Iva – ovviamente se si tratta di dipendenti impiegati nell’ambito di un’attività commerciale svolta dall’ente, come ad esempio il trasporto scolastico – anche se corrisponde al mero rimborso del relativo costo, in quanto l’esclusione dal prelievo può essere invocata solo quando la somma pagata da chi utilizza i dipendenti altrui non costituisce la condizione affinché avvenga l’operazione. Il principio è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 529/2021, in necessario accoglimento delle statuizioni elaborate dalla Corte UE nella decisione nella causa C-94-19, poiché assunta giusto a seguito di rinvio operato dagli stessi ermellini.