Benvenuti su Iva Enti Locali

Ivaentilocali è un sito internet fondato nell’ormai lontano 2000 interamente dedicato allo studio ed all’applicazione pratica dell’Iva nel mondo degli Enti Locali. Con oltre 1.500 articoli pubblicati in questo solo specifico ambito, Ivaentilocali rappresenta un mezzo unico di informazione ed aggiornamento per i responsabili della gestione del tributo. Qualunque sia il problema per un Ente Locale, su Ivaentilocali esiste la soluzione.
GSE e Comuni il “disaccordo” tra prassi e Corte UE

GSE e Comuni: il “disaccordo” tra prassi e Corte UE

La cessione al GSE di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici comunali deve essere gestita in base all’integrazione o meno del presupposto soggettivo in capo all’ente, con risultati potenzialmente differenti a seconda che si valutino le circostanze di fatto adottando i criteri distintivi definiti dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, piuttosto che le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia attraverso la sentenza C-219/12, aderendo alle quali, nella sostanza, qualunque cessione al gestore della rete dovrebbe essere gravata dell’Iva, a nulla rilevando l’ubicazione e la potenza dell’installazione.

Le controllate comunali e l’Iva

Le controllate comunali e l’Iva

Le operazioni realizzate dai Comuni con le società partecipate devono essere attentamente valutate e, se possibile, pianificate onde non ricadere nella condizione di applicazione della regola antielusiva prevista dall’articolo 13 del D.P.R. 633/72 a mente della quale, al verificarsi di certe condizioni, la base imponibile delle cessioni e delle prestazioni di servizi realizzate tra soggetti correlati è individuata nel relativo valore normale, laddove superiore al corrispettivo concordato dalle parti. Tale disposizione ha recepito una facoltà concessa della direttiva 112/2006 e, dal lato pratico, produce l’effetto di attribuire alle fattispecie ricadenti nel proprio ambito operativo lo stesso identico trattamento riservato dal D.P.R. 633/72 alle operazioni realizzate senza fissazione di un corrispettivo, ossia in forma gratuita.

Finalità irrilevante per la ristrutturazione della sede

Finalità irrilevante per la ristrutturazione della sede 

La demolizione e la successiva ricostruzione di un edificio destinato ad ospitare la sede provinciale di un ente associativo, strumentale allo svolgimento di funzioni di interesse generale ed indispensabile per l’esercizio delle competenze delegate da una Provincia, non configura un appalto avente ad oggetto la realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria, ma può beneficiare ugualmente dell’aliquota ridotta al 10% qualora il Comune, nell’ambito delle proprie riconosciute competenze in materia urbanistica, qualifichi l’intervento come una ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 150/2026 e merita attenzione – analizzato dal lato di un Comune – perché oltre a ricordare quali siano i requisiti oggettivi che contraddistinguono le “delegazioni comunali”, ribadisce la valenza dirimente, anche ai fini fiscali, della qualificazione giuridica della fattispecie (di cui occorre indagare il trattamento agli effetti del D.P.R. 633/97) operata degli uffici tecnici comunali.

Comando di personale con presupposto oggettivo

Comando di personale con presupposto oggettivo

L’istituto del comando di personale non è oggettivamente diverso dal distacco o dal prestito, di cui al comma 16-ter del D.L.131/2024, sotto il profilo del trattamento da riservare ai fini Iva alle somme erogate a titolo di rimborso delle retribuzioni, con la conseguenza per cui anche tale fattispecie rientra nel campo di applicazione del tributo, relativamente ad accordi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, sebbene all’ulteriore condizione che sussista anche il presupposto soggettivo in capo a chi riceve il pagamento. Con questa sintesi, la risposta n. 142/2026 non ha accolto la soluzione proposta da un Commissario di Governo il quale, non potendo disporre di personale di ruolo nell’ambito della propria struttura, ha fatto ricorso a dipendenti di altre amministrazioni, posti in posizione di comando, a tempo pieno o parziale, previo rimborso della retribuzione principale all’ente di appartenenza.

L’Iva nel partenariato Comune-privato

L’Iva nel partenariato Comune-privato

Nel mondo comunale sono molteplici le iniziative che prevedono il coinvolgimento economico dell’ente locale nell’organizzazione di un evento o, in generale, nella fornitura temporanea di determinati servizi – molto spesso di carattere culturale, ma non solo – in accordo con un’impresa locale che, dal punto di vista giuridico, risulta essere il titolare del rapporto nei confronti dell’utenza, nonché l’unico soggetto obbligato ai fini Iva. In simili casi, la criticità interpretativa, sul piano fiscale, attiene all’eventuale tassazione delle somme che, eventualmente, il partner privato dovesse retrocedere al Comune in base alle intese sottoscritte.

Nuova modifica per le operazioni permutative

Nuova modifica per le operazioni permutative

La base imponibile delle cessioni e delle prestazioni “scambiate” ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 633/72 – vale a dire delle transazioni che, sul piano giuridico-tributario, vengono qualificate come fattispecie permutative o di dazione in pagamento – è rappresentata dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi sostenuti da ciascuna delle parti. E’ questa la sintesi dell’ulteriore intervento – il secondo avvenuto nel giro di pochi mesi – attraverso il quale il legislatore nazionale ha rivisto le regole della tassazione di due situazioni abbastanza diffuse nel mondo degli enti locali, di fatto degradando la soluzione introdotta dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199