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Farmacie e SSN

Farmacie e SSN: esclusa da Iva la remunerazione aggiuntiva

Come già accaduto per le somme riconosciute in via eccezionale a tutte le farmacie per gli anni 2021 e 2022, a titolo di rimborso dei farmaci distribuiti in regime di servizio sanitario nazionale allo scopo di contrastare la diffusione del Covid, anche la remunerazione aggiuntiva prevista a regime dalla legge di bilancio 2023, a propria volta finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità, anche sulla base degli esiti della suddetta sperimentazione, deve essere esclusa dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, non potendo essere qualificata come il corrispettivo di una prestazione resa a favore dell’erogante. La precisazione è contenuta in una consulenza giuridica fornita dall’Agenzia delle entrate.

Mercati di quartiere

Mercati di quartiere: Iva ridotta anche per strutture temporanee

La realizzazione di una struttura finalizzata ad ospitare gli operatori commerciali di un mercato di quartiere, rispetto al quale il Comune ha previsto l’esecuzione di un importante intervento di ristrutturazione, beneficia dell’aliquota ridotta al 10%, ai sensi del numero 127­quinquies) della tabella A, parte terza, anche se si tratta di un’opera temporanea, in quanto destinata ad essere utilizzata esclusivamente per il periodo necessario al completamento dei lavori, per poi essere successivamente spostata, nell’ambito di un’altra analoga operazione di recupero del patrimonio edilizio comunale. La risposta n. 415/2023 – dalla quale è tratta la conclusione che precede – rappresenta l’ultimo intervento, in ordine di tempo, dell’Agenzia delle entrate sulla sempre delicata questione delle agevolazioni spettanti con riferimento alle opere di urbanizzazione, anche se nella circostanza i dubbi non attengono alla sola costruzione del nuovo mercato “sostitutivo”, ma anche al rifacimento di quello già esistente.

Servizi sportivi esenti: l’incognita sulla gestione comunale

Servizi sportivi esenti: l’incognita sulla gestione comunale

La recente conversione in legge del D.L. n. 75/2023 ha apportato una modifica molto importante al testo originario del provvedimento d’urgenza che potrebbe avere un impatto notevole anche in ambito comunale, riguardando il trattamento ai fini Iva di tutti i servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica resi da organismi senza fine di lucro e, dunque, sul piano oggettivo e potenziale, anche della prestazione consistente nella concessione dell’uso delle palestre o degli impianti sportivi dietro pagamento di una tariffa.

La preparazione dei pasti per i centri socio educativi

La preparazione dei pasti per i centri socio educativi

La preparazione dei pasti, da parte di un’azienda pubblica di servizi alla persona, destinati ad essere distribuiti agli utenti di un centro socio educativo, configura una cessione di prodotti alimentari – e non una somministrazione di alimenti e bevande – ma beneficia ugualmente dell’aliquota ridotta al 10%, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, e non può essere ulteriormente agevolata, come potenziale servizio di mensa, neppure qualora alcuni dei fruitori siano i dipendenti del soggetto che gestisce la struttura. A chiarire questo aspetto è l’Agenzia delle entrate attraverso la risposta n. 412/2023.

Iva recuperabile se muta la destinazione dell’immobile

Iva recuperabile se muta la destinazione dell’immobile

L’Iva assolta da un Comune sulle spese sostenute per un intervento di riqualificazione e recupero di un immobile parzialmente utilizzato nell’ambito di un’attività economica può essere portata in detrazione anche se tale impiego “commerciale” si concretizza in un momento successivo rispetto alla decisione di considerare il bene come strumentale alle funzioni istituzionali – e ciò attraverso l’istituto della rettifica ex articolo 19 bis 2 del D.P.R. 633/72 – senza alcun impedimento derivante dallo status iniziale di soggetto non agente in veste imprenditoriale. Ad affermarlo è l’Agenzia delle entrate, in risposta al dubbio sollevato da un Comune che, avendo proceduto negli anni dal 2020 al 2023 ai suddetti lavori su una pertinenza demaniale (una struttura storica), ha chiesto di poter presentare delle dichiarazioni integrative a favore allo scopo di recuperare la detrazione non esercitata all’atto della registrazione delle relative fatture di acquisto.

Mostre: esenzione solo con autori famosi

Mostre: esenzione solo con autori famosi

L’ingresso alle mostre di oggetti d’arte, anche di nuova realizzazione, può beneficiare del regime di esenzione previsto dall’articolo 10, primo comma, numero 22, del D.P.R. 633/72, al ricorrere di tutte le condizioni stabilite dalla prassi sul tema, tra le quali figura anche la chiara fama degli autori i cui quadri, fotografie, stampe e statue vengono esposti negli spazi appositamente predisposti, e ciò dal momento che l’iniziativa deve avere una rilevante utilità sociale e culturale ed uno scopo unicamente divulgativo. Il chiarimento, di per sé non innovativo, è contenuto nella risposta n. 417/2023.